Art. 23.
(Modifiche al codice penale in materia di pubblicazione delle sentenze e di criteri di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 36, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di minore gravità, la pubblicazione è disposta esclusivamente nel sito internet del Ministero della giustizia»;

          b) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

      «Art. 135. - (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».

 

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